Servizio attivo

Il vincolo idrogeologico è una forma di tutela per quelle aree, collinari e montane, con particolari caratteristiche geologiche e morfologiche, dove interventi di movimentazione di terreno eseguiti in modo scorretto o un'inadeguata gestione delle acque potrebbero danneggiare la stabilità dell’area.

A chi è rivolto

Qualsiasi attività che comporti un mutamento di destinazione ovvero una trasformazione nell'uso dei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 7 del R.D.L. 3267/1923 dell'art.44 della L.R. Lombardia 31/2008 del 5/12/2008 in materia di agricoltura e foreste.

L'autorizzazione riguarda, ad esempio, l'apertura, l'allargamento e la sistemazione di strade a carattere agro-silvo-pastorale, l'apertura di nuove cave e la prosecuzione di quelle già esistenti, la costruzione e l'ampliamento di opere igieniche (acquedotti, fognature, impianti di depurazione e smaltimento) ed opere pubbliche, tutti i casi dove è richiesta un titolo edilizio ad eccezione per gli interventi senza aumento di volumetria e per le sopraelevazioni.

Descrizione

Nel provvedimento rilasciato potranno essere imposte delle prescrizioni alle quali dovrà essere subordinato il rilascio dell'autorizzazione. Le prescrizioni potranno riguardare la conservazione del manto boschivo, le dimensioni delle strade, lo smaltimento delle acque meteoriche e di scarico, il versamento di una cauzione a garanzia della sicura esecuzione dei lavori.

Autorizzazione di competenza comunale

A norma dell'art.44 della L.R. Lombardia 31/2008, comma 3, per interventi che non comportano anche la trasformazione del bosco l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo è rilasciata dai comuni interessati in caso di:

  1. interventi su edifici già presenti per ampliamenti pari al cinquanta per cento dell'esistente e comunque non superiori a 200 metri quadrati di superficie;
  2. posa in opera di cartelli e recinzioni;
  3. posa in opera di fognature e condotte idriche totalmente interrate; linee elettriche di tensione non superiore a 15 Kw; linee di comunicazione e reti locali di distribuzione di gas; posa in opera di serbatoi interrati, comportante scavi e movimenti di terra non superiori a 50 metri cubi;
  4. interventi comportanti scavi e movimenti di terra non superiori a 100 metri cubi, di sistemazione idraulicoforestale, di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale e di realizzazione di manufatti di sostegno e contenimento.

Per gli altri tipi di interventi o per gli stessi interventi sopra citati ma posti in territori boscati la competenza è della provincia.

Definizione delle aree boscate

Le aree boscate non sono evidenziate nella Carta dei Vincoli, ma sono comunque vincolate e distinguibili per definizione di legge.
Si definiscono aree boscate (art. 42 L.R. 31/2008) sottoposte a vincolo le aree che possiedono le seguenti caratteristiche:

  • le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e larghezza non inferiore a 25 metri;
  • i rimboschimenti e gli imboschimenti;
  • le aree già boscate prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate.

Sono assimilati a bosco:

  • i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
  • le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;
  • le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

Ogni intervento di trasformazione del bosco, comportante l’eliminazione della vegetazione esistente oppure l’asportazione o la modifica del suolo forestale, finalizzato ad una utilizzazione diversa da quella forestale, richiede l’autorizzazione preventiva della Provincia o  Comunità Montana.

L’esecuzione di attività selvicolturali conformi alle norme forestali regionali, come i tagli di utilizzazione, sfolli, diradamenti, cure colturali, difesa fitosanitaria, interventi di realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale, le opere di sistemazione idraulico forestale, rimboschimenti e imboschimenti, è subordinata alla presentazione di una denuncia di inizio attività alla Provincia o Comunità Montana e non richiede autorizzazione paesaggistica.

Come fare

In base alla tipologia di intervento le domande vanno indirizzate al Sindaco o al Presidente della Provincia, ma presentate comunque al Sindaco del Comune in cui si trova l'area vincolata. Va presentato in bollo, per la Provincia, e, nel caso non fosse attivata la presentazione in digitale, dovranno essere presentate in tre copie cartacee.

Per accedere al servizio è necessario presentare istanza telematica autenticandosi con SPID/CIE.

Cosa serve

La domanda deve contenere gli elementi necessari per individuare l'intervento di cui si chiede l'autorizzazione e la localizzazione dell'intervento. In linea generale la documentazione a corredo deve contenere:

  • La descrizione dell'intervento con l'indicazione dei mappali e della superficie interessata dall'intervento;
  • L'estratto di mappa catastale in scala almeno a 1:2.000;
  • Il progetto esecutivo (piante, prospetti, sezioni) dell'opera con calcolo volumetrico;
  • Gli elaborati tecnici particolari per le strade (corografia 1:10.000);
  • La relazione geologica se prevista dallo strumento urbanistico comunale;
  • Le previsioni di ripristino o le mitigazioni dell'intervento.
  • Le coordinate cartografiche del poligono d'intervento o sua evidenza su un estratto d'immagine satellitare ricavabile dagli strumenti informatici correnti (come Google Earth o similare)

Per l'accesso al servizio online è necessario essere in possesso di uno dei seguenti metodi di autenticazione:

  • SPID (Identità Digitale)
  • CIE (Carta di Identità Elettronica)
Cosa si ottiene

Ricevuta la domanda, il Sindaco provvede alla sua pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a norma dell'art.21 del R.D.L. n.1126/26 e provvede successivamente ad annotare sulla domanda e sugli allegati la avvenuta pubblicazione ed eventuali opposizioni presentate. Compila altresì la scheda di conformità dell'opera, per cui si chiede l'autorizzazione, alle norme urbanistiche vigenti.
Entro 8 giorni dal termine della pubblicazione, il Sindaco trasmette alla Provincia la richiesta (in triplice copia se cartacea), corredata di tutti gli allegati. 
I tempi della procedura dell'esame della domanda sono di 90 giorni a partire dal ricevimento della domanda.
Il provvedimento viene esposto all'Albo Pretorio della provincia per 15 giorni consecutivi e contestualmente viene trasmesso al Sindaco perché lo notifichi all'interessato ed al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato.
L'autorizzazione provinciale è condizionante per qualsiasi tipo di attività da eseguirsi sul terreno ma non sostituisce altre autorizzazioni relative ad altri vincoli gravanti sul terreno, per le quali occorre procedere a richieste separate.

L'autorizzazione concessa riguarda solo ed esclusivamente gli aspetti forestali ed idrogeologici. Eventuali difformità dallo strumento urbanistico vigente oppure la già avvenuta esecuzione delle opere andranno segnalate, ma non dovranno costituire condizione sufficiente per negare il mutamento di destinazione. 

Nei boschi che sono stati interessati da incendio è vietato il mutamento di destinazione per un periodo non inferiore ai 15 anni.

Tempi e scadenze

Nessuna Scadenza

I tempi della procedura dell'esame della domanda sono di 90 giorni a partire dal ricevimento della domanda.

Costi

La domanda va presentata in bollo.

Se viene richiesto un deposito cauzionale, questo può essere depositato in contanti presso l'Ente o  può essere sostituito con fidejussione bancaria o assicurativa da redigersi secondo lo schema previsto dal D.M. del 12 marzo 2004 n. 123. a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti Pubblici.

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Vincoli

Gli abusi commessi in zone sottoposte a vincolo idrogeologico rientrano nell’ipotesi di cui alla lett. b) e non in quello della lett. c),dell'art. 44 del DPR 380/2001, in quanto tale vincolo, non espressamente menzionato nella norma, non ha carattere ambientale (cfr. Cass. Pen., sez. III, 22.02.1993).

Oltre quindi all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e salvo che il fatto costituisca più grave reato e fatte salve le sanzioni amministrative, si applica l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 10.328 euro a 103.290 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione. Le ammende citate sono già raddoppiate secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 47 della L. 326/2003.

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Ultimo Aggiornamento

28
Feb/24

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